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Legge 26 febbraio 1949, n. 82 · Legge 26 febbraio 1949, n. 82 — Proroga del funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico, istituito presso il Ministero della pubblica istruzione

Legge 26 febbraio 1949, n. 82 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Oltre che alle norme di cui ai decreti legislativi 12 aprile 1946, n. 385 e 16 aprile 1948, n. 609 , ed a quelle recate dalla presente legge, l'azione di recupero delle opere e del materiale di cui all'art. 1, e' soggetta unicamente alle norme della legge 1 giugno 1939, n. 1089 , sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico, in quanto applicabili.