Legge 14 febbraio 1949, n. 40 Art. 6
Agli assuntori di cui ai precedenti articoli 2 o 5 compete a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, una indennita' mensile di carovita, nella stessa misura e con le stesse norme stabilite dal decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 , e successive modificazioni, per i dipendenti statali.