Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 14 febbraio 1949, n. 40 · Legge 14 febbraio 1949, n. 40 — Provvedimenti per gli assuntori delle Ferrovie dello Stato

Legge 14 febbraio 1949, n. 40 Art. 10

In KraftAmtlicher Text

Per gli assuntori e dipendenti di cui al precedente art. 9, la Direzione generale delle Ferrovie dello Stato e' autorizzata a perequare le retribuzioni e l'indennita' di carovita risultanti dall'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 18 ottobre 1946, n. 405 , e della presente legge per adeguarle alla concreta entita' delle prestazioni. In nessun caso pero' la retribuzione e il carovita degli assuntori e loro dipendenti possono essere minori di quelli risultanti dall'applicazione del primo, secondo e quarto comma del precedente art. 9. Verificandosi tale evenienza, gli assuntori e loro dipendenti conserveranno ad personam la differenza, la quale sara' assorbita da eventuali successivi aumenti.