Legge 31 gennaio 1949, n. 21 Art. 2
Per i sanitari, liberi esercenti, che si iscrivono volontariamente fra i contribuenti all'Opera nazionale, detto contributo e' stabilito nella misura di L. 2000 annue.
Per i sanitari, liberi esercenti, che si iscrivono volontariamente fra i contribuenti all'Opera nazionale, detto contributo e' stabilito nella misura di L. 2000 annue.