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Legge 26 gennaio 1949, n. 35 · Legge 26 gennaio 1949, n. 35 — Misura delle ammende disciplinari applicabili al personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici

Legge 26 gennaio 1949, n. 35 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Il limite dell'ammenda disciplinare applicabile ai ricevitori postali e telegrafici, ai collettori ed ai portalettere rurali, ai sensi degli articoli 304 e 334 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 , e' stabilito nel massimo di lire 200, e non puo' essere inferiore a lire 10. Il limite di lire 20 di cui agli articoli 71, lettera a) e 110, lettera a) del regolamento delle ricevitorie, delle agenzie e dei servizi rurali dell'Amministrazione postale telegrafica, approvato con regio decreto 5 novembre 1937, n. 2161 , e' elevato a lire 80.