Legge 26 gennaio 1949, n. 10 Art. 10
Le tasse di cui agli articoli 1, n. 36, e 7, nonche' le differenze di tasse sui provvedimenti amministrativi rilasciati o vidimati a decorrere dal 1 gennaio 1949, vanno corrisposte nella misura prevista dalla presente legge entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.