Legge 21 gennaio 1949, n. 9 Art. 1
La esenzione dal diritto di licenza dovuto sul carbone fossile e sul carbone coke (voci della tariffa 564 et 564-bis) all'atto della, loro importazione nel territorio dello Stato, prorogata con la legge 29 luglio 1948, n. 1083 , ha effetto dal 1 gennaio al 31 dicembre 1949.