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Legge 21 gennaio 1949, n. 9 · Legge 21 gennaio 1949, n. 9 — Proroga della temporanea sospensione della riscossione del diritto di licenza dovuto sul carbone fossile e sul carbone coke importati nel territorio dello Stato e temporanea sospensione della riscossione del diritto medesimo sui residui di oli minerali destinati alla combustione, nonche' determinazione del peso imponibile di imposta di fabbricazione per i prodotti petroliferi e per il benzolo

Legge 21 gennaio 1949, n. 9 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

La esenzione dal diritto di licenza dovuto sul carbone fossile e sul carbone coke (voci della tariffa 564 et 564-bis) all'atto della, loro importazione nel territorio dello Stato, prorogata con la legge 29 luglio 1948, n. 1083 , ha effetto dal 1 gennaio al 31 dicembre 1949.