Legge 29 dicembre 1948, n. 1521 · Legge 29 dicembre 1948, n. 1521 — Esecuzione di opere pubbliche a pagamento non differito nell'Italia meridionale e nelle Isole con la spesa di lire venti miliardi prelevate dal fondo speciale di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108 Legge 29 dicembre 1948, n. 1521 Art. 8 In KraftAmtlicher Text La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ← Vorherige · Art. 7 Inhalt