Legge 24 dicembre 1948, n. 1596 Art. 2
Alla maggiore spesa si fa fronte con l'aumento dei diritti dovuti per i saggi di metalli preziosi stabilito dal decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 606 . Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte nel bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge.