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Legge 23 dicembre 1948, n. 1451 · Legge 23 dicembre 1948, n. 1451 — Termini per l'avocazione dei profitti eccezionali di contingenza e per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra, delle imposte dirette ordinarie, della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione

Legge 23 dicembre 1948, n. 1451 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

L'azione della Finanza per l'accertamento dei profitti eccezionali indicati nel primo comma dell'art. 1 si prescrive col 31 dicembre 1951. Per l'accertamento dei profitti eccezionali indicati nel secondo e terzo comma dell'art. 1, l'azione della Finanza si prescrive nel termine stabilito, per l'accertamento dei redditi di ricchezza mobile, nel primo comma dell'art. 9 della legge 8 giugno 1936, n. 1231 .