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Legge 21 dicembre 1948, n. 1579 · Legge 21 dicembre 1948, n. 1579 — Reclutamento straordinarlo di subalterni in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza tra gli ufficiali di complemento combattenti, partigiani e reduci del Corpo stesso

Legge 21 dicembre 1948, n. 1579 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

I sottotenenti che abbiano sostenuto con esito favorevole tutti gli esami finali del corso tecnico-professionale sono confermati idonei al servizio permanente effettivo e promossi al grado di tenente con anzianita' assoluta corrispondente alla data del decreto del Ministro per le finanze che approva la nuova graduatoria di cui al precedente art. 6 e con anzianita' relativa determinata dalla graduatoria medesima.