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Legge 10 dicembre 1948, n. 1469 · Legge 10 dicembre 1948, n. 1469 — Norme relative all'imposta di negoziazione

Legge 10 dicembre 1948, n. 1469 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

In caso che alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata presentata la relazione estimativa prevista dall' art. 1 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 326 , essa ha valore di deliberazione del Comitato direttivo dagli agenti di cambio, salvo all'Amministrazione finanziaria e al contribuente la facolta' di ricorrere nel termine di cui agli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975 . E' confermato l'obbligo della presentazione della denunzia, entro il 31 maggio di ciascun anno, della situazione dei titoli di cui al secondo comma dell'art. 17 del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173 . Nei riguardi dell'imposta dovuta per l'anno 1948, tale denunzia dovra' essere presentata nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.