Legge 1 dicembre 1948, n. 1438 Art. 8
In relazione al particolare regime di zona franca, costituiscono violazioni punibili con le stesse pene previste dalla legge doganale per il contrabbando: a) la immissione delle merci estere nei magazzini della zona franca riservati al deposito delle merci nazionali; b) il trasporto di merci estere nella zona franca, per strada non permessa allorquando possa fondatamente presumersi il proposito di introdurle in frode nel territorio doganale; c) il deposito di merci estere nella zona franca, in localita' ed in quantita' non permessa. Agli effetti del presente articolo sono considerati come merci estere i prodotti di origine nazionale, che siano soggetti a diritti di confine alla introduzione in territorio doganale.