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Legge 6 novembre 1948, n. 1473 · Legge 6 novembre 1948, n. 1473 — Proroga con modificazioni dell'efficacia del decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, sull'utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, navali ed aeronautici appartenenti alle Amministrazioni militari

Legge 6 novembre 1948, n. 1473 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

E' prorogata fino al 30 giugno 1949, l'efficacia del decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487 , concernente l'utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, navali ed aeronautici appartenenti alle Amministrazioni militari. L'autorizzazione a permutare o vendere materiali di cui all'art. 1 del decreto predetto e' estesa anche ai materali del Genio militare e dei Servizi di commissariato.