Legge 3 novembre 1948, n. 1346 Art. 3
Nei bilanci dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della guardia di finanza, dell'Azienda nazionale autonomia per le strade statali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1947-48, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.