Legge 30 ottobre 1948, n. 1339 Art. 1
I residui delle torchiature delle olive prodotte nella campagna 1947-48, comunemente denominate sanse, i residui della lavorazione delle sanse al frullino prodotte nella stessa campagna e gli oli comunque ricavati dalle suddette sanse rimangono nella libera disponibilita' di chi ne ha titolo, escluso ogni vincolo anche per quanto concerne il prezzo.