Legge 30 ottobre 1948, n. 1267 Art. 1
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministro della difesa per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1948 al 30 giugno 1949, in conformita' dell'annesso stato di previsione.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministro della difesa per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1948 al 30 giugno 1949, in conformita' dell'annesso stato di previsione.