Legge 30 ottobre 1948, n. 1265 Art. 12
A favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1948-49, la spesa di L. 2.000.000.000 quale contributo, a carico dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, ai sensi del decreto legislativo 27 febbraio 1948, n. 160 . La presente legge, munita del sigillo di Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 ottobre 1948 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI