Legge 30 ottobre 1948, n. 1262 Art. 3
Tutti i pagamenti da effettuarsi sul capitolo n. 29 della parte passiva, del bilancio del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi iscritti nell'esercizio 1948-49 senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.