Legge 30 ottobre 1948, n. 1259 Art. 5
Per le spese relative alle provvidenze a favore dei tabacchicultori, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 277 , e' stabilita, per l'esercizio 1948-49, l'assegnazione di L. 10.000.000.
Per le spese relative alle provvidenze a favore dei tabacchicultori, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 277 , e' stabilita, per l'esercizio 1948-49, l'assegnazione di L. 10.000.000.