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Legge 26 ottobre 1948, n. 1256 · Legge 26 ottobre 1948, n. 1256 — Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1948-49

Legge 26 ottobre 1948, n. 1256 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1948-49, le seguenti spese: 1) L. 25.000.000 quale contributo del Governo italiano a favore dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura; 2) L. 20.000.000 per l'invio di delegati italiani alle riunioni dell'Organizzazione educativa, scientifica e culturale delle Nazioni Unite (U.N.E.S.C.O.); 3) L. 30.000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edifici demaniali ad uso sedi diplomatiche e consolari all'estero; 4) L. 8.000.000 per riparazioni straordinarie di danni agli edifici demaniali ad uso scuole e per lavori di completamento ed adattamento a stabili demaniali: 5) L. 60.000.000 per il rimpatrio all'estero degli impiegati locali che si sono trovati in Italia per effetto delle contingenze belliche.