Legge 18 ottobre 1948, n. 1356 Art. 2
Le funzioni di consegnatario-cassiere, per ciascuna delle Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, sono disimpegnate da un funzionario di grado non inferiore al nono delle carriere amministrative o d'ordine del Ministero del tesoro ovvero delle carriere di concetto o d'ordine della Ragioneria generale dello Stato.