Legge 29 settembre 1948, n. 1187 Art. 1
La data del 30 settembre 1948, indicata dal decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 596 , per la proroga dei contratti di locazione e di sublocazione, e' sostituita dalla data del 31 dicembre 1948. Sino a tale data e' prorogata anche la disposizione dell' art. 1 del decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162 , che sospende l'efficacia delle clausole del divieto di sublocazione.