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Legge 19 agosto 1948, n. 1210 · Legge 19 agosto 1948, n. 1210 — Esonero dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata per il frumento, la segala e l'orzo vestito, conferiti agli ammassi

Legge 19 agosto 1948, n. 1210 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

L'imposta generale sull'entrata, stabilita una volta tanto nella misura del 4 per cento dall' art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348 , e la relativa addizionale straordinaria dell'1 per cento prevista dall' art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1283 , non sono applicabili, a partire dal 1 agosto 1948, per il frumento, la segala e l'orzo vestito conferiti all'ammasso e per quelli importati per conto dello Stato, e relative farine, semole e paste alimentari confezionate col solo impiego di semole e farine.