Legge 10 agosto 1948, n. 1148 Art. 1
A decorrere dal 1 agosto 1948, la misura dell'indennita' di caropane, stabilita dall' art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 704 , e' elevata a L. 616 mensili.
A decorrere dal 1 agosto 1948, la misura dell'indennita' di caropane, stabilita dall' art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 704 , e' elevata a L. 616 mensili.