Legge 9 agosto 1948, n. 1077 Art. 8
I provvedimenti di cui agli articoli 5 e 6 dovranno essere adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a quando non verranno attuati i provvedimenti previsti negli artt. 5 e 6, il personale ivi contemplato dipende ed e' amministrato dal Segretariato generale. Per le spese relative a questo personale si applica l' art. 12 del regio decreto 3 ottobre 1919, n. 1792 . Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a introdurre le variazioni di bilancio necessarie per far fronte alle spese relative al trattamento di quiescenza e alla corresponsione delle indennita' di licenziamento.