Legge 9 agosto 1948, n. 1077 Art. 2
L'assegno personale del Presidente della Repubblica, previsto dal terzo comma dell'art. 84 della Costituzione , e' determinato nella somma annua di lire dodici milioni, da corrispondersi in dodici mensilita'. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della disposizione del precedente comma.
Verweist auf
- Legge 9 agosto 1948, n. 1077 Art. 84