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Legge 9 agosto 1948, n. 1077 · Legge 9 agosto 1948, n. 1077 — Determinazione dell'assegno e della dotazione del Presidente della Repubblica e istituzione del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica

Legge 9 agosto 1948, n. 1077 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

L'assegno personale del Presidente della Repubblica, previsto dal terzo comma dell'art. 84 della Costituzione , e' determinato nella somma annua di lire dodici milioni, da corrispondersi in dodici mensilita'. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della disposizione del precedente comma.