Legge 8 febbraio 1948, n. 47 · Legge 8 febbraio 1948, n. 47 — Disposizioni sulla stampa
Legge 8 febbraio 1948, n. 47 Art. 16Stampa clandestina
Chiunque intraprende la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'art. 5, e' punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire centomila. La stessa pena si applica a chiunque pubblica, uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome dell'editore ne' quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero.