Legge 8 febbraio 1948, n. 47 · Legge 8 febbraio 1948, n. 47 — Disposizioni sulla stampa
Legge 8 febbraio 1948, n. 47 Art. 14Pubblicazioni destinate all'infanzia o all'adolescenza
Le disposizioni dell' art. 528 del Codice penale si applicano anche alle pubblicazioni destinate ai fanciulli ed agli adolescenti, quando, per la sensibilita' e impressionabilita' ad essi proprie, siano comunque idonee a offendere il loro sentimento morale od a costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio. Le pene in tali casi sono aumentate. Le medesime disposizioni si applicano a quei giornali e periodici destinati all'infanzia, nei quali la descrizione o l'illustrazione di vicende poliziesche e di avventura sia fatta, sistematicamente o ripetutamente, in modo da favorire il disfrenarsi di istinti di violenza e di indisciplina sociale.
Verweist auf
- Legge 8 febbraio 1948, n. 47 Art. 528