Legge 6 febbraio 1948, n. 29 Art. 25
TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E PINALI
((Per l'esercizio del diritto di voto)) e per tutto cio' che non e' disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati. Per i senatori di diritto i casi di ineleggibilita' per pubblico ufficio, previsti dalle lettere a), b) e c) dell'art. 6 del testo unico predetto, sono considerati casi di incompatibilita'. I detti senatori, precedentemente alla prima riunione del Senato, devono dimettersi dall'altro ufficio ricoperto.