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Legge 6 febbraio 1948, n. 29 · Legge 6 febbraio 1948, n. 29 — Norme per la elezione del Senato della Repubblica

Legge 6 febbraio 1948, n. 29 Art. 18

TITOLO V DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE

In KraftAmtlicher Text

Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: uno degli esemplari e' inviato subito ((...)) alla cancelleria della Corte di appello o del Tribunale sede dell'Ufficio elettorale regionale. Il secondo esemplare e' depositato nella cancelleria del Tribunale, dove ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facolta' di prenderne visione nei successivi quindici giorni.