Legge 6 febbraio 1948, n. 29 Art. 16
TITOLO IV DELLA VOTAZIONE
Il voto si esprime tracciando un segno con la matita copiativa sul contrassegno o, comunque, sul rettangolo che lo contiene o sul nominativo del candidato prescelto. Il voto e' valido anche se espresso in piu' di uno dei modi predetti.