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Legge 6 febbraio 1948, n. 29 · Legge 6 febbraio 1948, n. 29 — Norme per la elezione del Senato della Repubblica

Legge 6 febbraio 1948, n. 29 Art. 14

TITOLO III DELL CANDIDATURE, DEI DELEGATI, DEI RAPPRESENTANTI DEI CANDIDATI E DEI RAPPRESENTANTI DI GRUPPI DI CANDIDATI

In KraftAmtlicher Text

((La designazione dei rappresentanti dei gruppi di candidati presso gli uffici elettorali regionali e dei rappresentanti dei candidati presso l'ufficio elettorale circoscrizionale e le singole sezioni e' effettuata dai delegati di gruppo dei candidati con le modalita' e nei termini previsti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. I rappresentanti presso gli uffici elettorali regionali devono essere iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione; i rappresentanti dei candidati presso i seggi e presso l'ufficio elettorale circoscrizionale devono essere iscritti nelle liste elettorali del collegio)) .