Legge 16 dicembre 1947, n. 1757 Art. 2
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 22 dicembre 1946.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 22 dicembre 1946.