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Legge 3 dicembre 1947, n. 1546 · Legge 3 dicembre 1947, n. 1546 — Norme per la repressione dell'attivita' fascista e dell'attivita' diretta alla restaurazione dell'istituto monarchico

Legge 3 dicembre 1947, n. 1546 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Chiunque promuove un movimento o costituisce un partito diretto alla restaurazione, con mezzi violenti, dell'istituto monarchico, ovvero ne agevola la costituzione, e' punito con la reclusione da uno a quindici anni. Chiunque vi partecipa e' punito con la reclusione sino a due anni. ((1))

--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 20 giugno 1952, n. 645 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che " Sono abrogate le disposizioni della legge 3 dicembre 1947, n. 1546 , concernenti la repressione dell'attivita' fascista, in quanto incompatibili con la presente legge." Ha altresi' disposto (con l'art. 10, comma 3) che "La presente legge e le norme della legge 3 dicembre 1947, n. 1546 , non abrogate, cesseranno di aver vigore appena che saranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale ."