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Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 · Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 — Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 Art. 49

TITOLO VI DISPOSIZIONI PENALI.

In KraftAmtlicher Text

Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare ovvero di far prendere notizia o copia degli elenchi e delle liste ((elettorali)) e dei relativi documenti, e' punito con la reclusione sino a sei mesi e con la multa da lire 1000 a lire 5000.