Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 Art. 39
TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE.
A richiesta dei comuni e delle Commissioni elettorali, i pubblici uffici devono fornire i documenti necessari per gli accertamenti relativi alla revisione delle liste.
TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE.
A richiesta dei comuni e delle Commissioni elettorali, i pubblici uffici devono fornire i documenti necessari per gli accertamenti relativi alla revisione delle liste.