Legge 16 maggio 1947, n. 546 Art. 2
Il Ministro per le finanze e il tesoro e' autorizzato ad iscrivere in bilancio la spesa occorrente per la partecipazione dell'Italia alla suddetta organizzazione.
Il Ministro per le finanze e il tesoro e' autorizzato ad iscrivere in bilancio la spesa occorrente per la partecipazione dell'Italia alla suddetta organizzazione.