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Legge 23 marzo 1947, n. 132 · Legge 23 marzo 1947, n. 132 — Partecipazione dell'Italia agli Accordi sulla costituzione del Fondo monetario internazionale e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo

Legge 23 marzo 1947, n. 132 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Il Ministro per le finanze e il tesoro e' altresi' autorizzato ad adottare i provvedimenti di carattere finanziario richiesti dall'applicazione degli Accordi, e ad apportare le variazioni di bilancio all'uopo necessarie.