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Legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1 · Legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1 — Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare. (16G00168)

Legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1 Art. 3Modifica all'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1963

In KraftAmtlicher Text

1. Al primo comma dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1963 , le parole: «, alle Province ed ai Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «ed ai Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane,».

Note all'art. 3: - Il testo del primo comma dell'articolo 10 del citato Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 10. Lo Stato puo', con legge, delegare alla Regione, ed ai Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane, l'esercizio di proprie funzioni amministrative.