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Legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1 · Legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1 — Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare. (16G00168)

Legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1 Art. 11Modifiche all'articolo 66 della legge costituzionale n. 1 del 1963

In KraftAmtlicher Text

1. All' articolo 66 della legge costituzionale n. 1 del 1963 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «La Regione decentra in detto circondario i suoi uffici»;

b) il quarto comma e' abrogato.

Note all'art. 11: - Il testo dell'articolo 66 del citato Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 66. Con le norme da emanarsi nei modi previsti dall'art. 65 ed entro il termine di quattro mesi dalla prima elezione del Consiglio regionale, sara' istituito, nell'ambito della provincia di Udine, un circondario corrispondente al territorio attualmente soggetto alla giurisdizione del tribunale di Pordenone ed al territorio dei comuni di Erto-Casso e Cimolais, per il decentramento di funzioni amministrative. Con le stesse norme saranno decentrati, con specifica attribuzione di competenza, in detto circondario, gli uffici statali non trasferibili all'Amministrazione regionale, ivi compresi quelli dell'Amministrazione dell'interno, delle finanze, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale e quelli degli enti parastatali. La Regione decentra in detto circondario i suoi uffici.".