Decreto 5 luglio 1996, n. 420 Art. 2Prestiti in valuta estera - Copertura rischio di cambio
1. Per la copertura del rischio di cambio tutti i prestiti in valuta estera devono essere accompagnati, al momento dell'emissione, da una corrispondente operazione di swap. L'operazione di swap dovra' trasformare, per l'emittente, l'obbligazione in valuta in un'obbligazione in lire, senza introdurre elementi di rischio. Il costo di tale operazione, insieme con tutti gli oneri sopportati dall'ente emittente in relazione all'emissione del prestito, ivi compresa la commissione di cui al successivo art. 12, concorre alla determinazione del costo effettivo di cui all' art. 5 del decreto-legge n. 287/1996 .
2. L'operazione di swap dovra' essere effettuata da intermediari di provata affidabilita' ed esperienza nel settore, con riferimento anche alla valutazione assegnata agli intermediari medesimi dalle maggiori agenzie di rating.
Note all' art. 2 : Per l' art. 5 del decreto legge n. 287/96 si veda la nota precedente.