Decreto 28 agosto 1991, n. 372 Art. 2
1. La prova di esame si svolge con le modalita' previste dall' art. 2 del decreto ministeriale 28 dicembre 1990, n. 56264 , citato nelle premesse.
2. L'esame non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.
3. I titoli valutabili, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, sono:
a) esercizio, a decorrere dal 27 maggio 1980, di funzioni proprie della qualifica da conferire o superiori formalmente attribuite;
b) titoli attinenti alla formazione e al perfezionamento professionale con particolare riguardo alle idoneita' conseguite in corsi organizzati a cura dell'amministrazione, se acquisiti nel decennio precedente;
c) titoli di studio.
4. Per i titoli non puo' essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi. La valutazione dei titoli precede la prova d'esame.
5. La valutazione complessiva e' stabilita dalla somma del voto riportato nella prova d'esame e del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.
6. La graduatoria di merito e' formata in base alla votazione complessiva.
7. A parita' di merito la precedenza e' determinata dalla maggiore anzianita' nella categoria di appartenenza ed a parita' di questa dall'eta'.
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell' art. 2 del D.M. 28 dicembre 1990, n. 56264 : "Art. 2. - Le prove di selezione consistono nello svolgimento di prove pratiche attitudinali o sperimentazioni lavorative tendenti ad accertare esclusivamente l'idoneita' del lavoratore a svolgere le mansioni proprie del profilo professionale a cui si riferisce l'assunzione, secondo i contenuti appresso specificati: Usciere: prova pratica consistente in operazioni di pulizia di arredi e nella compilazione, sotto dettatura, di modelli inerenti alle mansioni proprie della qualifica. Operaio: prova pratica consistente in operazioni di pulizia di una superficie-campione (vetri, pavimenti, mobili) e in operazioni di trasporto di materiali e mobili. Dattilografo: prova pratica di dattilografia consistente nella copiatura con macchina per scrivere a funzionamento elettrico di un brano letterario o commerciale alla velocita' di almeno 200 battute al minuto nel periodo di 15 minuti. Coadiutore: prova pratica di dattilografia consistente nella copiatura con macchina per scrivere a funzionamento elettrico di un brano letterario o commerciale alla velocita' di almeno 120 battute al minuto per un periodo di 10 minuti. Operaio specializzato: prova pratica consistente in sperimentazioni lavorative intese ad accertare il possesso del piu' elevato grado di perfezionamento professionale nel mestiere per il quale si concorre. Operatore di esercizio: prova pratica consistente nel montaggio su un pannello di un circuito di telecomunicazione di cui sia fornito lo schema oppure nell'esecuzione di elementari misure elettriche mediante analizzatori a 'megger'. Operatore tecnico: prova pratica consistente nella guida di un automezzo industriale di portata superiore a 35 quintali in dotazione all'A.S.S.T. La prova deve essere intesa, inoltre, all'accertamento della conoscenza, da parte del candidato, di nozioni di meccanica dell'autoveicolo, di circolazione e segnaletica stradale".