Decreto presidenziale 27 giugno 1946, n. 25 Art. 2
Fuori dei casi previsti dall'art. 1, sono condonate le pene restrittive della liberta' personale non superiori a tre anni, nonche' le pene della multa e dell'ammenda non superiori a lire tremila, e di altrettanto sono ridotte quelle maggiori inflitte o da infliggere. Qualora il reato sia stato commesso dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 679 , il limite della pena pecuniaria indicato nel comma precedente e' raddoppiato.