Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 Art. 21Incrocio
Capo III Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili
1. Negli incroci gli sciatori devono modificare la propria traiettoria e ridurre la velocita' per evitare ogni contatto con gli sciatori giungenti da altra direzione o da altra pista. In prossimita' dell'incrocio lo sciatore deve prendere atto di chi sta giungendo da un'altra pista, anche se a monte dello sciatore stesso.
2. Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una sosta deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per se' o per gli altri.