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Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 · Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 — Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. (21G00021)

Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 Art. 21Il Responsabile fitosanitario ufficiale e il Certificatore

Capo IV Personale del servizio fitosanitario nazionale

In KraftAmtlicher Text

1. Gli ispettori fitosanitari di cui all'articolo 18, gli agenti fitosanitari di cui all'articolo 19 e gli assistenti fitosanitari di cui all'articolo 20, sono Responsabili fitosanitari ufficiali ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 con le attribuzioni derivanti dagli incarichi loro conferiti.

2. Gli ispettori fitosanitari di cui all'articolo 18 sono designati certificatori ai sensi del Regolamento (UE) 2017/625 e sono autorizzati a firmare i certificati ufficiali e gli altri attestati ufficiali di cui agli articoli 88 e 91 del regolamento (UE) 2017/625 .

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, possono essere nominati quali responsabili fitosanitari ufficiali o certificatori, altri funzionari che operano presso amministrazioni pubbliche diverse dai Servizi fitosanitari, purche' rispondano funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente. In tal caso i nominativi sono inseriti in apposita sezione del Registro nazionale del personale del Servizio fitosanitario nazionale di cui all'articolo 24.

Note all'art. 21: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, si veda nelle note alle premesse.