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Decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 · Decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 — Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche». (20G00012)

Decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 Art. 13Formazione

Sezione II Ruoli degli ufficiali

In KraftAmtlicher Text

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 737, comma 1 le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;

b) all'articolo 737-bis, comma 1 le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

Note all'art. 13: - Si riporta il testo degli articoli 737 e 737-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 come modificato dal presente decreto: «Art. 737 (Corso formativo per ufficiali del ruolo tecnico) - 1. I tenenti del ruolo tecnico sono ammessi a frequentare un corso formativo, della durata non inferiore un anno, al termine del quale e' determinata una nuova anzianita' relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso.». «Art. 737-bis (Corso di formazione per ufficiali del ruolo forestale) - 1. I tenenti del ruolo forestale sono ammessi a frequentare un corso di formazione, di durata non inferiore a un anno, al termine del quale e' determinata una nuova anzianita' relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso.».