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Decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 · Decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 — Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie. (19G00057)

Decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 Art. 21Obbligo di indagine

Capo V Indagini sugli incidenti e sugli inconvenienti

In KraftAmtlicher Text

1. L'Organismo investigativo, a seguito di incidenti gravi, svolge indagini con l'obiettivo di migliorare la sicurezza ferroviaria e la prevenzione di incidenti nel sistema ferroviario italiano.

2. Oltre che sugli incidenti gravi, l'Organismo investigativo puo' indagare sugli incidenti e sugli inconvenienti che, in simili circostanze, avrebbero potuto determinare incidenti gravi, tra cui in particolare guasti tecnici ai sottosistemi di natura strutturale o ai componenti di interoperabilita' del sistema ferroviario italiano. L'Organismo investigativo decide se indagare in merito ad un siffatto incidente o inconveniente tenendo conto dei seguenti elementi:

a) gravita' dell'incidente o inconveniente;

b) riconducibilita' ad una serie di altri incidenti o inconvenienti pertinenti al sistema nel suo complesso;

c) impatto dell'evento sulla sicurezza ferroviaria;

d) richieste dei gestori dell'infrastruttura, delle imprese ferroviarie, dell'ANSFISA o delle competenti strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. La portata delle indagini e le procedure da seguire sono stabilite dall'Organismo investigativo, tenendo conto degli articoli 22 e 23 ed in funzione delle conclusioni che esso intende trarre dall'incidente o dall'inconveniente ai fini del miglioramento della sicurezza.

4. L'indagine non e' sostitutiva di quelle che potrebbero essere svolte in merito dall'Autorita' giudiziaria e non mira in alcun caso a stabilire colpe o responsabilita'.