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Decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114 · Decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114 — Attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE. (18G00141)

Decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114 Art. 21Modifica degli allegati

Capo IV Disposizioni finali

In KraftAmtlicher Text

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, e' data attuazione alle norme dell'Unione europea in materia di navigazione interna per le parti in cui le stesse modificano le modalita' esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico previste negli allegati del presente decreto, ai sensi dell' articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 .

Note all'art. 21: - Il testo dell' articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , citata nelle note alle premesse cosi' recita: «Art. 36 (Adeguamenti tecnici e atti di esecuzione dell'Unione europea). - 1. Alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea gia' recepiti o gia' efficaci nell'ordinamento nazionale, e' data attuazione, nelle materie di cui all' articolo 117, secondo comma, della Costituzione , con decreto del Ministro competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei. 1-bis. In relazione a quanto disposto dall' articolo 117, quinto comma, della Costituzione , i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme dell'Unione europea. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e per le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la rispettiva normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della pertinente normativa europea e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione o provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.».