Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 236 Art. 3Modifiche all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
1. Al secondo comma dell'articolo 19-bis, le parole «lettera e)» sono sostitute con le parole «lettera d)».
Note all' art. 3: - Il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 , e' citato nella nota al titolo. Si riporta il testo vigente dell'art. 19-bis come modificato, da ultimo, dal presente decreto legislativo: «Art. 19-bis. - Ai magistrati della sezione autonoma di Bolzano di cui all'art. 2 del presente decreto, nonche' ai consiglieri di Stato di cui all'art. 14 del decreto stesso, si applicano le norme relative alla ricongiunzione e al riscatto dei periodi assicurativi, nonche' al computo dei servizi, stabilite per i dipendenti civili dello Stato. Ai consiglieri scelti tra gli appartenenti alla categoria di cui alla lettera d) dell'art. 2 si applica il disposto di cui al precedente comma, sempreche' essi non si siano avvalsi delle facolta' di cui all' art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 . Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai consiglieri di cui al terzo comma dell'art. 1 del presente decreto.».
Verweist auf
- Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 236 Art. 1
- Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 236 Art. 14
- Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 236 Art. 19
- Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 236 Art. 2
- Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 236 Art. 22